TRASFERIMENTO E AFFIDO

trasferimento e affido

Trasferimento in altra città e affido dei minori

Nel regolamentare il diritto di visita, il giudice deve valutare le modalità più idonee a gestire i disagi apportati dall’eventuale distanza geografica con il genitore non collocatario. Spesso, infatti, per motivi di lavoro, la famiglia si trova nella scomoda posizione di dover gestire le visite al minore dopo il trasferimento di un coniuge in qualche altra città. Il problema investe statisticamente (ma è una mera statistica) soprattutto i padri, solitamente posti nella scomoda posizione di genitore non convivente in trasferta lavorativa.

Il trasferimento incide sull’affido?

La risposta è “non sempre ma spesso”. Un soggetto che abbia il collocamento prevalente dei figli, qualora si trasferisca in un luogo nel quale i minori potrebbero risentire del distacco dalla scuola, dagli amici, dalla routine rassicurante nella quale sono cresciuti, in teoria potrebbe perdere la possibilità di convivere con i minori per consentire che sia preservata la serenità di questi ultimi (teoria forse opinabile, tuttavia prevalente).

Trasferimento senza accordo e affido

Ugualmente, la madre che decida di trasferire sé stessa e la prole in un’altra città senza essersi accordata con il marito, potrebbe perdere non solo il collocamento dei minori, ma persino l’affido, poiché in teoria potrebbe aver dimostrato di non avere a cuore l’obbligo di concordare le scelte di straordinaria gravità con l’altra figura genitoriale, di fatto cancellando quest’ultima.

Le visite “non fisiche”

Per ovviare alla distanza geografica, è a volte prevista la possibilità di introdurre, fra le modalità di visita, una o più sessioni a mezzo Skype o altro sistema di videochat.

Tuttavia, il ricorso alla videochat è da valutare caso per caso e non costituisce un diritto assoluto del non affidatario. Il fatto di obbligare il collocatario ad installare un sistema wifi per garantire le videochiamate, ad esempio,ha spesso trovato la resistenza dei giudici, giacchè non si può sempre obbligare un soggetto a farsi carico di una spesa non gradita, quale quella dell’abbonamento ad un provider, quando a volte deve contare su ogni risorsa economica disponibile per arrivare a fine mese. In questi casi, l’installazione e il pagamento del wifi è stato spesso posto a carico del non collocatario.

L’aspetto negativo delle visite virtuali

Altre pronunce si sono focalizzate sull’aspetto psicologico negativo che la videochat avrebbe sul minore: in altre parole, la “virtualizzazione” del genitore frequentato attraverso uno schermo non è sempre considerata un bene per lo sviluppo emozionale dei figli.

Avv. Piergiorgio Rinaldi – avvocato matrimonialista in Roma

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Avv. Piergiorgio Rinaldi

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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