I genitori sono responsabili dei danni causati dai figli minorenni non emancipati che abitano con essi. Tale responsabilità è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa.
Danni causati da minorenni
La responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento in una presunzione di difetto di educazione.
La prova liberatoria richiesta ai genitori di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere (ai sensi dell’art. 2048 c.c.) consiste nella dimostrazione non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere impartito al minore un’educazione ed un’istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali (Cass. 29 maggio 2001 n. 7270).
La dimostrazione della corretta educazione
Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio insegnamenti adeguati e sufficienti ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze quali l’età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative (Cass. 20 marzo 2012 n. 4395).
La prova dell’inadeguatezza dell’educazione impartita e della scarsa vigilanza esercitata su un minore -fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso- può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito. Tali modalità quindi possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, e di conseguenza il mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori (Cass. 7 agosto 2000 n. 10357).
Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia
Author Profile
Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
I genitori sono responsabili dei danni causati dai figli minorenni non emancipati che abitano con essi. Tale responsabilità è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico dall’art. 147 c.c. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa.
Danni causati da minorenni
La responsabilità del genitore per il danno cagionato da fatto illecito del figlio minore, trova fondamento in una presunzione di difetto di educazione.
La prova liberatoria richiesta ai genitori di non aver potuto impedire il fatto illecito commesso dal figlio minore capace di intendere e di volere (ai sensi dell’art. 2048 c.c.) consiste nella dimostrazione non del mero fatto materiale della lontananza, bensì di avere impartito al minore un’educazione ed un’istruzione consona alle proprie condizioni familiari e sociali (Cass. 29 maggio 2001 n. 7270).
La dimostrazione della corretta educazione
Per sottrarsi a tale responsabilità, essi devono pertanto dimostrare di aver impartito al figlio insegnamenti adeguati e sufficienti ad impostare una corretta vita di relazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la prova di circostanze quali l’età ormai raggiunta dal minore e le esperienze lavorative (Cass. 20 marzo 2012 n. 4395).
La prova dell’inadeguatezza dell’educazione impartita e della scarsa vigilanza esercitata su un minore -fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso- può esser ritenuta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito. Tali modalità quindi possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, e di conseguenza il mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori (Cass. 7 agosto 2000 n. 10357).
Author Profile
Latest entries
Author Archives
Condividi:
Mi piace: