E’ possibile denunciare l’amante del marito o della moglie? Quando, l’amante, può andare incontro a una condanna? La Sentenza della Corte di cassazione n. 29826/2015 ci spiega quando l’amante è denunciabile.
Denunciare amante del marito o della moglie
Il coniuge tradito può denunciare l’amante del marito o della moglie, a patto che ricorrano dei presupposti.
In particolare, nella non infrequente ipotesi in cui l’amante si rechi dal coniuge tradito per rivelare la relazione, quest’ultimo potrà denunciarlo/a. Non sempre, però: le modalità con cui tale comunicazione si svolge sono fondamentali.
La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che la semplice confessione della relazione extraconiugale, in un contesto di normale e civile comunicazione (es., per liberarsi di un “peso interiore”) non costituisce reato.
Se invece la rivelazione del tradimento avviene con lo scopo di arrecare molestia e turbamento, o peggio con il palese intento di imporre una costante afflizione, siamo rispettivamente di fronte ai reati di molestia o di stalking.
Il caso
Nel caso della singolare sentenza richiamata, la moglie ha proceduto a denunciare l’amante del marito per averla contattata ripetutamente al telefono al fine di informarla del tradimento consumato non solo con lei, ma anche con un numero indefinito di altre donne. Tale “petulanza” è una caratteristica dell’art. 660 del codice penale, che punisce chi reca disturbo o molestia ad altri “per petulanza o altro biasimevole motivo”.
Il reato di cui all’art. 660 codice penale prevede la pena della reclusione sino a sei mesi. L’art. 612 bis del codice penale, invece, stabilisce che nei casi più gravi, in cui si configuri lo stalking per via della particolare ripetitività della condotta, la vittima possa chiedere persino un risarcimento.
Le ragioni dell’azione penale
Le confessioni dell’amante sono destinate a incidere nella sfera privata della persona, della famiglia e persino nella sfera sessuale della coppia. Se la comunicazione del tradimento avviene con il palese intento di danneggiare l’amante attraverso lo sconvolgimento della sua pace familiare, viene lesa la sfera personale dei coniugi e il diritto alla serenità della famiglia. Per la Legge non rileva, quindi, il lato morale della vicenda (e il tradimento è comunemente ritenuto immorale) bensì l’attacco alla persona e alla quiete familiare, tenuto conto dei particolari mezzi e delle intenzioni con cui l’atto viene commesso.
Avv. P. Rinaldi, Cassazionista, esperto in diritto di Famiglia
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Avv. Piergiorgio Rinaldi
La realta' della famiglia in crisi richiede conoscenze approfondite ed una dedizione assoluta. Soprattutto, richiede pratica quotidiana e grande passione personale. Per arrivare al migliore accordo.
E’ possibile denunciare l’amante del marito o della moglie? Quando, l’amante, può andare incontro a una condanna? La Sentenza della Corte di cassazione n. 29826/2015 ci spiega quando l’amante è denunciabile.
Denunciare amante del marito o della moglie
Il coniuge tradito può denunciare l’amante del marito o della moglie, a patto che ricorrano dei presupposti.
In particolare, nella non infrequente ipotesi in cui l’amante si rechi dal coniuge tradito per rivelare la relazione, quest’ultimo potrà denunciarlo/a. Non sempre, però: le modalità con cui tale comunicazione si svolge sono fondamentali.
La Corte di Cassazione ha infatti ritenuto che la semplice confessione della relazione extraconiugale, in un contesto di normale e civile comunicazione (es., per liberarsi di un “peso interiore”) non costituisce reato.
Se invece la rivelazione del tradimento avviene con lo scopo di arrecare molestia e turbamento, o peggio con il palese intento di imporre una costante afflizione, siamo rispettivamente di fronte ai reati di molestia o di stalking.
Il caso
Nel caso della singolare sentenza richiamata, la moglie ha proceduto a denunciare l’amante del marito per averla contattata ripetutamente al telefono al fine di informarla del tradimento consumato non solo con lei, ma anche con un numero indefinito di altre donne. Tale “petulanza” è una caratteristica dell’art. 660 del codice penale, che punisce chi reca disturbo o molestia ad altri “per petulanza o altro biasimevole motivo”.
Il reato di cui all’art. 660 codice penale prevede la pena della reclusione sino a sei mesi. L’art. 612 bis del codice penale, invece, stabilisce che nei casi più gravi, in cui si configuri lo stalking per via della particolare ripetitività della condotta, la vittima possa chiedere persino un risarcimento.
Le ragioni dell’azione penale
Le confessioni dell’amante sono destinate a incidere nella sfera privata della persona, della famiglia e persino nella sfera sessuale della coppia. Se la comunicazione del tradimento avviene con il palese intento di danneggiare l’amante attraverso lo sconvolgimento della sua pace familiare, viene lesa la sfera personale dei coniugi e il diritto alla serenità della famiglia. Per la Legge non rileva, quindi, il lato morale della vicenda (e il tradimento è comunemente ritenuto immorale) bensì l’attacco alla persona e alla quiete familiare, tenuto conto dei particolari mezzi e delle intenzioni con cui l’atto viene commesso.
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