Ostentare l’infedeltà è una forma di maltrattamento, quindi è penalmente rilevante. Non conta, inoltre, che la coppia sia già conflittuale e non conta nemmeno che sia già in corso un procedimento di separazione consensuale.
Ostentazione dell’infedeltà e maltrattamenti
Persino nelle convivenze stabili, nelle quali non sussiste un obbligo di fedeltà esplicito, il partner che si vanti o che ostenti l’infedeltà è ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art 572 del codice penale.
Una recente sentenza della Cassazione (Sent. n. 41568/2022) ha sottolineato il concetto, espresso già nel 1988, secondo il quale il vantarsi di un tradimento con la compagna/il compagno, è penalmente rilevante poiché sottopone il partner a uno stress psicofisico e a una condizione di prostrazione profonda.
Dalla separazione consensuale alla giudiziale
La Sentenza Cass. Sez. 1 n. 2964/1988 (nota come “Valastro contro Russo”, un caso in cui infedeltà e maltrattamenti furono ampiamente trattati per la prima volta), aggiunge un importante elemento alla materia. Secondo la Cassazione, infatti, il comportamento di un coniuge, il quale, prima della omologazione della separazione consensuale e dopo il provvedimento presidenziale di esonero dalla convivenza, ostenti pubblicamente una propria relazione adulterina, può giustificare, su domanda dell’altro coniuge, una revisione della separazione da consensuale in giudiziale.
Persino se nel frattempo la separazione sia stata omologata sembra quindi che si possa agire per la revisione del procedimento chiedendo la revisione e l’addebito in sede contenziosa. Ciò secondo la previsione dell’art. 151 cod. civ. e 710 cpc. Si ritiene infatti che il venir meno della convivenza, e quindi dell’Obbligo di fedeltà, non impedisce la configurabilità di una violazione dei persistenti doveri discendenti dal matrimonio quando l’infedeltà si traduca in atti gravemente offensivi dell’Onere e del decoro dell’altro coniuge. Alla richiesta di addebito, può essere associata quella di risarcimento, come nelle normali controversie familiari che sin dall’inizio vengono avviate come giudiziali.
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