I separati in casa possono tradirsi

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Aumentano per ragioni economiche i separati in casa e i separati di fatto, e possono tradirsi nonostante siano sposati. I separati in casa e i separati di fatto che arrivano a tradirsi non sono passibili di addebito nella separazione (Tribunale di Treviso – Sezione I civile – Sentenza 26 maggio 2016 n. 1406).

 

Chi sono i separati in casa?

Esistono due tipi di separati: quelli che hanno legalmente formalizzato la propria separazione in Tribunale (o in municipio o con negoziazione assistita, dipende dai casi e dalle disponibilità economiche) e quelli che si “separano di fatto”, cioè che interrompono i tradizionali rapporti coniugali. Separarsi “di fatto” significa decidere di comportarsi come se non esistesse alcun legame né giuridico né sentimentale. Alcuni separati “di fatto” scelgono di restare in questa condizione sotto lo stesso tetto e si definiscono comunemente “separati in casa”. Attenzione, però: in tutto questo non c’è molto di giuridico!

La separazione di fatto non ha infatti alcun effetto legale, poiché gli obblighi all’assistenza reciproca restano inalterati. La separazione di fatto è l’espressione di una crisi della coppia e non una condizione giuridica vera e propria. Tuttavia, anche se questa “dimensione” coniugale sembra essere un semplice assestamento di comodo, in realtà da essa possono discendere alcune conseguenze giuridiche rilevanti.

 

Esclusione dell’addebito per i separati di fatto

E’ noto che abbandonare casa prima della separazione può essere fonte di contestazione in Tribunale e comportare l’addebito della separazione. La coabitazione è infatti una condizione imposta dal codice civile ai coniugi, e l’abbandono dell’abitazione senza un valido motivo è certamente una grave violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio.

Perché vi sia addebito, tuttavia, l’abbandono deve essere stato la causa della crisi e non un semplice effetto di questa. Quando invece è la crisi preesistente a giustificare l’abbandono della casa coniugale, l’addebito è escluso. In una coppia che si ritenga separata di fatto, non avrebbe quindi senso parlare di addebito per abbandono della casa coniugale, poichè è la crisi a determinare l’allontanamento fisico e non viceversa.

 

E per quanto riguarda il tradimento?

Anche il tradimento è normalmente motivo di addebito della separazione.

Tuttavia, come per l’abbandono della casa coniugale, deve essere la condotta a generare la crisi e non viceversa.

Se quindi il tradimento è determinato da una crisi già esistente e riconosciuta da entrambe le parti (che -di fatto- anticipano gli effetti della separazione) è da escludersi che sia stato l’unica causa della separazione e quindi l’addebito non è invocabile.

Quanto detto sopra giustifica il fatto che non possa esservi addebito per abbandono della casa coniugale o per relazione extraconiugale nel caso in cui la crisi fosse già talmente evidente e conclamata da determinare addirittura una separazione di fatto.

Ricordiamo che l’addebito della separazione comporta la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti ereditari sui beni del coniuge separato.

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi, esperto in diritto di famiglia

 

 

 

 

 

 

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Avv. Piergiorgio Rinaldi
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